Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2024, n. 14 – Pres. Maruotti, Est. Santoleri
L’Adunanza Plenaria ha stabilito le seguenti regole:
- Quando si eseguono lavori parziali prima della scadenza del permesso di costruire, bisogna verificare se le opere incomplete siano autonome e funzionali.
- Se le opere non sono autonome e funzionali, il Comune deve ordinarne la demolizione e il ripristino come previsto dall’art. 31 del DPR 380/2001, poiché considerate completamente difformi dal permesso.
- Se il permesso di costruire include più edifici autonomi (ad esempio villette) e questi rispettano il permesso anche se non completi al 100%, non serve un nuovo permesso di costruire per terminare lavori minori.
- Se le opere incomplete ma autonome presentano difformità non gravi, l'Amministrazione può applicare una multa come previsto dall’art. 34 del DPR 380/2001.
- Se ci sono tutti i presupposti, è possibile ottenere un titolo per mantenere le opere esistenti e chiedere l'accertamento di conformità secondo l’art. 36 del DPR 380/2001 per opere minori rispetto a quelle approvate.
Precedenti simili: Non ci sono casi esattamente uguali, ma alcune decisioni permettono opere parziali se autonome: Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5258; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 19 marzo 2021, n. 1378.
Precedenti diversi: Alcuni casi dicono che la scadenza del permesso è efficace solo per i lavori non eseguiti: Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11195; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2020, n. 2078; Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8605.