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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2024, n. 14 – Pres. Maruotti, Est. Santoleri

 

L’Adunanza Plenaria ha stabilito le seguenti regole:

  1. Quando si eseguono lavori parziali prima della scadenza del permesso di costruire, bisogna verificare se le opere incomplete siano autonome e funzionali.
  2. Se le opere non sono autonome e funzionali, il Comune deve ordinarne la demolizione e il ripristino come previsto dall’art. 31 del DPR 380/2001, poiché considerate completamente difformi dal permesso.
  3. Se il permesso di costruire include più edifici autonomi (ad esempio villette) e questi rispettano il permesso anche se non completi al 100%, non serve un nuovo permesso di costruire per terminare lavori minori.
  4. Se le opere incomplete ma autonome presentano difformità non gravi, l'Amministrazione può applicare una multa come previsto dall’art. 34 del DPR 380/2001.
  5. Se ci sono tutti i presupposti, è possibile ottenere un titolo per mantenere le opere esistenti e chiedere l'accertamento di conformità secondo l’art. 36 del DPR 380/2001 per opere minori rispetto a quelle approvate.

Precedenti simili: Non ci sono casi esattamente uguali, ma alcune decisioni permettono opere parziali se autonome: Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5258; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 19 marzo 2021, n. 1378.

Precedenti diversi: Alcuni casi dicono che la scadenza del permesso è efficace solo per i lavori non eseguiti: Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11195; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2020, n. 2078; Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8605.

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